Mutuo Prima Casa - Sospensione Pagamento Rate per 18 mesi


Mentre ai vertici del Governo Italiano si infiamma nuovamente la discussione se eliminare l'IMU sulla prima casa o mantenerla ... la forte e tenace Crisi Economica, tranne che nelle visioni di qualche politico (visioni a noi incomprensibili), non pare voler minimamente allentare la presa su famiglie e imprese Italiane.

Riteniamo quindi utile ricordare agli Italiani che vi è ancora la possibilità di chiedere la sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate di un Mutuo contratto per l'acquisto Prima Casa.

La Sospensione del Mutuo Prima Casa si può chiedere anche qualora si sia già usufruito di altre misure sospensive, purché il periodo massimo complessivo di sospensione del pagamento delle rate secondo il piano di ammortamento iniziale non superi i 18 mesi

La domanda va presentata alla Banca o Finanziaria con la quale si è contratto il Mutuo, tramite un apposito Modello di Richiesta Sospensione Mutuo Prima Casa 2013 (redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro), che riportiamo anche come allegato in coda alla presente news.

Questi sono i requisiti per presentare la domanda:

Il titolare o cointestatario del Mutuo Prima Casa deve essere disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione e successivamente alla data di stipula del Mutuo Prima Casa, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3 del codice civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

- Decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

INOLTRE l’agevolazione è limitata ai mutui non superiori a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro.

Sussistono tuttavia ulteriori motivi di ESCLUSIONE dalla richiesta di sospensione del Mutuo Prima Casa

La sospensione non può essere richiesta per i mutui con le seguenti caratteristiche:

- Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.

- Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

- Fruizione di agevolazioni pubbliche.

- Assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.


La Redazione di Prestito.it rileva che negli ultimi mesi sono già state diverse migliaia le domande presentate per la richiesta sospensione rate Mutuo Prima Casa e questo non può essere altro che una ennesima conferma di una Crisi Economica e di Liquidità. Rimane davvero incomprensibile come si possa (anche se invitati dall'Europa o dal FMI) anche solo pensare di caricare le spalle di famiglie e imprese di ulteriori tasse.

Michele Bini
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Redazione - Prestito.it
www.prestito.it
redazione@prestito.it

Redazione - Prestito.it - 2013-07-05 









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