La
Centrale dei Rischi (a volte in forma breve detta anche
CR), mantenuta
a cura della
Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela
verso le banche e le società finanziarie (definite "intermediari")
Sono gli stessi intermediari che comunicano una volta al mese a Banca d'Italia
il totale dei crediti vantati nei confronti dei propri clienti per importi pari o superiori a 30.000 euro
ed eventuali
"crediti in sofferenza" di qualunque importo.
La
Banca d'Italia fornisce, sempre su base mensile, agli
intermediari
i dati relativi al
debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
Gli obiettivi della "Centrale dei Rischi" enunciati dalla
Banca d'Italia sono:
- migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.
Negli intendimenti della Banca d'Italia e degli intermediari afferenti vi è la convinzione che
la
Centrale dei Rischi favorisca l'accesso al credito per la
clientela "meritevole".
I dati della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia sono da ritenersi riservati e possono quindi
essere consultati oltre che da intermediari creditizi, unicamente dal
soggetto segnalato o da persona
dallo stesso delegata. Sono consultabili unicamente i dati che riferiscono agli ultimi 36 mesi.
Dove, come, quando e perchè richiede la propria Centrale Rischi
Conoscere i dati contenuti nella propria Centrale Rischi, per i Cittadini (persone fisiche)
ed i Soggetti Giuridici (società, associazioni, enti, etc...) Italiani è importante ed anche relativamente semplice;
infatti
la Banca d'Italia
garantisce, a titolo gratuito, il
"servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi",
tramite il quale è possibile verificare le segnalazioni (i relativi dati) effettuate
a proprio nome nella
Centrale dei Rischi da parte di banche e società finanziarie,
ovvero da parte dei soggetti che la Banca d'Italia definisce
intermediari.
DOVE: in una qualsiasi delle filiali della Banca d'Italia presenti su tutto il territorio nazionale
COME: l'accesso al servizio di consultazione della Centrale Rischi di Banca d'Italia è subordinato alla
presentazione di una istanza di accesso, da compilarsi su apposito modulo (vedi link di seguito per scaricare
modulo online) reperibile anche presso le filiali della Banca d'Italia, l'interessato deve quindi:
- compilare il modulo e firmarlo in modo leggibile;
- allegare al modulo fotocopia del proprio documento di identità e del proprio codice fiscale;
- allegare al modulo, nel caso di "delegati a rappresentare", documentazione attestante la relazione
tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti (es.
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà per comprovare la qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o società, tutore, curatore, socio illimitatamente responsabile, erede etc..).
la richiesta può essere consegnata di persona presso una delle Filiali della Banca d'Italia, oppure inviata tramite posta,
fax ed anche via posta elettronica certificata. Banca d'Italia risponde tramite posta o posta elettronica certificata;
a seguito di espressa richiesta dell'interessato, i dati della Centrale Rischi, possono essere consegnati direttamente
allo sportello della filiale presso la quale è stata effettuata la richiesta,
anche a un soggetto incaricato purché munito di delega (vedi link di seguito per scaricare delega online), reperibile
anche nelle filiali Banca d'Italia, e di fotocopia del documento di identità e codice fiscale del richiedente.
QUANDO: La richiesta di accesso ai dati può essere presentata a Banca d'Italia in qualsiasi momento.
E' considerata da molti buona norma, verificare periodicamente la propria Centrale Rischi.
PERCHE': Oggi è molto importante nel caso si intrattengano, a vario titolo, rapporti con
Banche / Istituti di Credito e/o Finanziarie conoscere la propria "Centrale Rischi" e che questa
mantenga una "buona qualità" (
buon rating), è quindi, ad esempio, consigliabile accedere ai dati
della propria Centrale Rischi presso Banca d'Italia prima di formulare nuove richieste di finanziamento.
Una imprevista segnalazione negativa, anche se errata, nella vostra Centrale Rischi potrebbe pregiudicare
il buon esito di una richiesta di finanziamento, di un prestito personale o di un mutuo per la casa,
facendovi perdere inutilmente del tempo nell'istruire la pratica con la vostra Banca e sostenendo
eventuali ulteriori costi. Essere "segnalato" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia non significa,
di per se, essere un "cattivo pagatore", la segnalazione indica semplicemente che il soggetto ha rapporti
di credito e/o rapporti di garanzia, per un valore uguale o superiore a 30.000 euro, con un
intermediario
finanziario partecipante alla Centrale dei Rischi (es. la propria Banca per il mutuo sulla casa).
Una "storia positiva" in Centrale Rischi, di norma, consente più facilmente di ottenere finanziamenti.
[ MODULI .PDF - BANCA D'ITALIA ]
Modulo Istanza di Accesso ai Dati della Centrale Rischi Banca d'Italia per le Persone Fisiche
Delega Ritiro dei Dati Persone Fisiche
Modulo Istanza di Accesso ai Dati
della Centrale Rischi Banca d'Italia per i Soggetti Giuridici
Delega Ritiro dei Dati Soggetti Giuridici
La
Banca d'Italia ricorda spesso che sono gli
"intermediari" (Banche, Finanziarie, etc...)
i responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi, e pertanto è a loro
che va rivolta ogni eventuale contestazione e richiesta di correzione per eventuali incongruietà
dei dati contenuti nella Centrale Rischi. Perciò sono sempre gli
intermediari che
devono prontamente cancellare o correggere eventuali errori. Mentre se è la
Banca d'Italia ad avere
notizia di possibili errori relativamente ai dati contenuti nella Centrale Rischi deve chiedere agli intermediari
di verificare le informazioni trasmesse ed eventualmente di correggerle.
E' utile sapere che in Italia, oltre alla
Centrale Rischi di Banca d'Italia
sono attivi altre cosidette
"Centrali Rischi" (ovvero sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi),
gestite da soggetti di diritto privato
estranei alla Banca d'Italia, denominati
Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC);
I SIC devono operare in osservanza del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23
dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).